ROMA – La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ sollevata dal Tribunale sulla cosiddetta ‘stepchild adoption’, nell’ambito del procedimento avviato da due donne sposate negli Usa per chiedere il riconoscimento in Italia della sentenza con cui il giudice dell’Oregon diede il via libera all’adozione del figlio naturale avuto con inseminazione artificiale da una delle due in favore della partner.
La questione di legittimita’ sottoposta alla Consulta dai giudici bolognesi era relativa alle legge 184/1983 sulle adozioni. Il tribunale di Bologna ha sottoposto al vaglio di costituzionalita’ la legge 184/1983 sulle adozioni “nella parte in cui, come interpretati secondo diritto vivente, non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero) il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)”.
I giudici bolognesi, che ora riprenderanno in mano le carte del procedimento, ritenevano che la legge del 1983 violi diversi articoli della Costituzione (il 2, 3, 30 e 117) nonche’ l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Avvocatura dello Stato, con una memoria depositata oltre un anno fa, aveva rilevato che la legge impugnata per la vicenda delle americane Eleonora Beck e Liz Joffe gia’ permette, in realta’, casi particolari di adozione, mettendo in primo piano la tutela dell’interesse “supremo” del minore.
Una linea affermata anche da alcune sentenze di merito, prima tra tutte quella firmata dal collegio presieduto dal giudice Melita Cavallo, che nel 2014 diede il via libera all’adozione di una bambina in una coppia formata da due donne.