Pene per chi rilascia false autocertificazioni, per chi non osserva la quarantena e per chi nasconde di essere positivo al Coronavirus
Pene severe per chi viola le disposizioni contenute nel Il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. La situazione é grave, interesa la salute delle persone, e non sono ammesse leggerezze. Vediamo cosa si rischia, ipotesi per ipotesi.
Falsa autocertificazione
In virtù di quanto disposto, fino al prossimo 3 aprile gli spostamenti sono ammessi soltanto per casi tassativi (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza) e devono essere motivati con un modulo di autocertificazione.
Dichiarando il falso si configura il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale previsto dall’art.495 del codice penale (“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”). La segnalazione può provenire dal pubblico ufficiale ma anche da chiunque ne abbia avuto notizia. Si tratta infatti di un reato procedibile d’ufficio, che non richiede cioè che vi sia una parte lesa che sporga querela. Insomma, le autorità possono procedere a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno una vittima.
Omessa denuncia di spostamento motivato con falsa dichiarazione
L’art 361 del codice penale (omessa denuncia) prevede che il pubblico ufficiale, il quale ometta o ritardi di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (con la reclusione fino a un anno se si tratta di agente di Polizia Giudiziaria). Per “pubblici ufficiali” si intendono le forze di polizia e armate anche i vigili del fuoco e urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai ma anche i medici ospedalieri.
A chi si applica la sanzione prevista nel DPCM 8 marzo 2020?
Per chi si sposta addducendo una falsa dichiarazione per attestarne il motivo, é prevista anche la sanzione stabilita con il DPCM 8 marzo 2020: arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro ex art 650 codice penale, salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.
Stessa sanzione sarà applicata coloro che:
- sospettano di avere il coronavirus e non si mettono in quarantena
- hanno avuto contatti con persone positive al coronavirus e continuano ad avere rapporti sociali con altre persone senza prendere precauzioni o avvisarle.
Lesioni volontarie o omicidio doloso
Nei due casi appena citati potrebbe essere attivato anche un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie; l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso pena la reclusione non inferiore a 21 anni nel caso in cui dovessero infettare persone anziane o comunque soggetti a rischio causandone la morte. Il reato di lesioni superiori a quaranta giorni di malattia è procedibile d’ufficio ed è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nell’ipotesi che un soggetto sappia di aver contratto il coronavirus e non lo dica, comportandosi normalmente, si configura il dolo diretto. Si va dal tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario qualora si entri a contatto con soggetti fragili o a rischio, fino all’omicidio doloso se ne deriva la morte.