Gli annuari statistici pubblicati dai Vigili del Fuoco sul sito www.vigilfuoco.it riportano un dato impressionante: l’abitazione e l’ambiente domestico sono i luoghi nei quali più frequentemente siamo esposti al rischio d’incendio e tra le cause più ricorrenti degli interventi del Corpo Nazionale vi è proprio l’incendio di camino. Un evento quindi non raro che può determinare conseguenze rilevanti.
Il pericolo maggiore è dato dalla fuliggine che si deposita sulle pareti della cappa e restringe la capacità di aspirazione andando a ostruire il canale da fumo. La fuliggine prende fuoco facilmente quindi si rischia di danneggiare irrimediabilmente il sistema o, addirittura, di provocare esplosioni a causa della condensa di fumo.
L’incendio del camino o della canna fumaria può inizialmente coinvolgere esclusivamente tali elementi costruttivi ma può rapidamente evolvere e propagarsi alla struttura del tetto per poi successivamente interessare le abitazioni sottostanti. Le fiamme e le faville rilasciate dal comignolo possono indurre effetti esterni su altre abitazioni o sull’ambiente circostante.
Non sfuggono a tale problematica neanche le abitazioni più moderne ovvero quelle oggetto di ristrutturazione visto il sempre crescente aumento dell’utilizzo dei cosiddetti tetti autoventilanti. E, comunque, anche una volta estinto l’incendio vi è un rischio residuo connesso ai possibili danni generati dal calore sulla canna fumaria con formazione di lesioni, a volte non visibili, con conseguente possibilità di trafilamento di prodotti di combustione, in particolare il CO, che possono diffondersi nei locali con conseguenti gravi danni per la loro tossicità.
Una prima causa è individuata nella errata realizzazione dell’impianto. Sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 12 marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n° 37, in materia di “attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Nonostante si tratti di un decreto emanato nel 2008, purtroppo ancora oggi capita che spesso gli installatori di focolari o stufe si dimentichino della sua esistenza.
Il DM 37-08 impone, a tutti gli installatori, il conseguimento delle abilitazioni specificamente per gli impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione. Quindi ad ogni installazione di stufa/camino eseguita, dovrà essere rilasciata apposita documentazione, corredata di schemi e dalla dichiarazione di conformità.
L’articolo 6 del decreto evidenzia le responsabilità dell’installatore nel realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Tale obbligo costituisce un termine imprescindibile per lo svolgimento delle attività di installazione di qualunque impianto in edifici pubblici o privati, compreso quello relativo ai prodotti a combustione solida. Pertanto prima di affidarvi ad un’impresa per installare il vostro camino o stufa, accertatevi che la stessa abbia i requisiti necessari a rilasciarvi la certificazione dell’impianto al termine di tutti i lavori.
La seconda causa è la mancata o errata manutenzione dell’impianto. Anche qui le norme sono chiare: la UNI 10683 è la norma per l’installazione, la verifica e la manutenzione degli impianti domestici a biomassa solida: è applicabile a tutti gli impianti fino 35 kW funzionanti a legna, brichette, pellet e cippato e per tutte le tipologie di generatori di calore, come caldaie, caminetti stufe, cucine, termo caminetti, termo stufe e termo cucine.
Sullo specifico argomento della pulizia del sistema di evacuazione fumi esiste addirittura una ulteriore norma: la UNI 10847 Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi – Linee guida e procedure” stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili solidi.
La pulizia dell’impianto fumario dovrà essere eseguita con periodicità regolare che tenga conto anche del consumo annuo di legna e con le modalità prescritte dal libretto di uso e manutenzione fornito dal fabbricante del camino, nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o dei regolamenti locali per la manutenzione degli impianti termici.
Infine va sottolineato che è assolutamente vietato il fai da te: per la pulizia della canna fumaria è necessario rivolgersi a personale qualificato in possesso di specifiche competenze per la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione secondo le indicazioni della richiamata UNI10847:2017 che riporta in modo chiaro i limiti dell’operatore e delle operazioni ammesse.
A cura dell’Ing. Antonio Del Gallo Direttore Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco di Pescara e Ing. Luca Verna Direttore Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco di Pescara
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