Dal 22 marzo vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui ci si trova
ROMA – Il 22 marzo é stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
L’ordinanza é efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
“Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza -. Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte”.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;
VISTO l’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell’interno l’adozione dei provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
VISTO il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; nonché le ordinanze del 14 e del 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 22 marzo 2020
IL MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza
IL MINISTRO DELL’INTERNO Luciana Lamorgese