Scuole chiuse in zona rozza. Riapertura di cinema e teatri in zona gialla dal 27 marzo; divieto di spostamento tra Regioni fino al 27 marzo
Il Premier Mario Draghi ha firmato il suo primo dpcm che resterà in vigore fino il prossimo 6 aprile, ossia il giorno dopo Pasquetta. Ecco le misure in esso contenute.
Confermato il modello di divisioni del nostro Paese in che corrispondono a colori diversi a seconda del grado si rischio di contagio: rossa, arancione rafforzato, arancione, gialla e bianca. Una novità consiste nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zona rossa e zone arancioni dove il contagio è molto alto, sopra i 250 contagi su 100mila abitanti. Nel decreto sostegno saranno previste risorse per 200 milioni di euro per supporto alle famiglie sul tema dei congedi parentali.
RIAPERTURE IN ZONA GIALLA
L’altra novità consiste nella riapertura, nelle sole zone gialle, di teatri, sale da concerto e sale cinematografiche con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Bar e ristoranti resteranno aperti soltanto nelle zone gialle e fino alle 18. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nelle zone rosse resteranno chiusi barbieri, parrucchieri e centri estetici. Resteranno sicuramente chiuse palestre e piscine, mentre sarà consentita l’attività motoria, individuale e nel rispetto del distanziamento.
COPRIFUOCO E ALTRI DIVIETI
Confermato su tutto il territorio nazionale il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Confermato fino al 27 marzo il divieto sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Consentito ovunque (anche nelle zone rosse) lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale (zona rossa e arancione), sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.