Con le linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale, questi professionisti esterni potranno essere utilizzati nei soli casi di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga e laddove non sia possibile ovviare altrimenti alle carenze del personale sanitario. Fissati anche i limiti economici orari: dagli 85 euro per il pronto soccorso e la rianimazione fino ai 75 euro per altri servizi medici. Per il infermieri la tariffa varia dal 28 euro per il pronto soccorso a 25 euro per altri servizi. Le linee guida sono adottate in attuazione di quanto gia’ previsto nella legge del 26 maggio per l’affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all’affidamento dei servizi “solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilita’ di utilizzare personale gia’ in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Il ricorso alla esternalizzazione dei servizi medico-sanitari “assume connotazione tutt’affatto eccezionale e residuale”.
Le linee guida indicano anche la richiesta di alcune garanzie sul livello professionale del personale chiamato e per il personale privo della cittadinanza italiana, deve essere garantita la conoscenza della lingua italiana, così come verra’ richiesto l’obbligo di rispetto delle norme di “buon comportamento” richieste ai lavoratori dipendenti. Il personale impiegato deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, che sollevi l’amministrazione dagli eventuali danni causati a terzi. Previste anche clausole che prevedano che il servizio venga erogato dall’operatore economico attraverso una turnistica organizzata, in modo da prevedere un tetto massimo di quarantotto ore medie settimanali per i professionisti coinvolti nell’affidamento. L’intento e’ quello di assicurare l’impiego dei professionisti nei diversi turni garantendo che l’orario complessivo di lavoro di ciascun professionista, anche laddove articolato in più strutture distinte, consenta al professionista stesso un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche professionisti.
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