L’articolo 15 del Decreto legislativo 28/2011 ha introdotto un sistema di qualificazione degli installatori di impianti Fer che prevede il mantenimento della qualificazione ottenuta mediante la frequenza obbligatoria di 16 ore di formazione ogni 3 anni.
Questo decreto, però, non conteneva alcun riferimento all’obbligo, da parte delle Camere di commercio, di inserire nella visura camerale delle imprese la qualificazione ottenuta e l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento necessario per mantenerla.
Tale carenza ha creato nel tempo gravi problemi alle imprese che, dopo aver portato a compimento il percorso formativo di aggiornamento, non avevano la possibilità di dimostrare né l’avvenuta qualificazione né lo svolgimento del percorso di aggiornamento necessario per mantenerla. Venivano equiparate, in pratica, le imprese che avevano adempiuto regolarmente ad un obbligo di legge e quelle che non avevano compiuto alcun percorso di qualificazione con una evidente discriminazione, e conseguente concorrenza sleale, nei confronti delle imprese virtuose. Ingiustizie alle quali ha permesso di porre fine l’impegno della CNA.
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