La professione dell’odontotecnico è normata da un Regio Decreto del 1928 che la definisce “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”. Una disposizione che poggia su un’immagine obsoleta dell’attività, inadeguata di conseguenza a tutelare tanto la professionalità degli odontotecnici quanto la salute dei pazienti. E nella quale non si trova riferimento ai “dispositivi medici su misura”, come i prodotti realizzati dagli odontotecnici, puntualmente disciplinati invece da un regolamento europeo.
È necessario definire con chiarezza l’ambito di attività e il ruolo dell’odontotecnico. Determinare inequivocabilmente il perimetro della sua attività affinché l’odontotecnico possa, nel suo ruolo esclusivo di fabbricante di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, adempiere alle prescrizioni della normativa europea per quanto riguarda la valutazione di conformità, la vigilanza, la sorveglianza sul mercato e la tracciabilità dei dispositivi. Inoltre, la trasparenza verso il paziente va garantita anche attraverso l’emissione di fattura separata o quantomeno differenziandone le voci di costo, distinguendo fra l’importo della protesi dentale e quello della prestazione clinica corrisposta.
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