L'Opinionista Giornale Online - Notizie del giorno in tempo reale
Aggiornato a:
 

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SONO IL VERO PROBLEMA DELL'ITALIA DI OGGI?

Conflitto tra il diritto di privacy dei cittadini ed il diritto di cronaca e l’accesso alle informazioni che va garantito a tutti i cittadini, critica al disegno di legge del Ministero di Giustizia

Le intercettazioni telefoniche sono assurte agli onori della cronaca in questi ultimi giorni. Grandi proposte del Governo di modificare il “regime” delle intercettazioni telefoniche e di limitare la possibilità di divulgare notizie sulle stesse, grandi (finti) strali dell’opposizione contro le preannunciate misure del Governo.
L’art.266 del codice di procedura penale limita la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre intercettazioni telefoniche per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, per tutti i delitti puniti con la reclusione nel massimo superiore a cinque anni, per i delitti che riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i delitti di usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, per i delitti relativi a molestie telefoniche, ingiuria e minaccia, per i delitti di pedo-pornografia sia nel caso di chi la realizzi che di chi detenga tali immagini.
L’art.267 del codice di procedura penale stabilisce che il Pubblico ministero che ritenga di dover disporre un’intercettazione telefonica debba ottenere l’autorizzazione a disporre la stessa dal Giudice delle indagini preliminari con decreto motivato; oppure, se esso Pubblico Ministero ritenga di dover procedere d’urgenza possa disporre l’intercettazione ma debba ottenere la convalida del Giudice per le indagini preliminari entro ventiquattro ore, pena l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
Il nostro codice di procedura penale pone dei limiti seri alla possibilità di procedere alle intercettazioni telefoniche, che costituiscono di per sé una garanzia del rispetto della privacy dei cittadini italiani, inoltre, i reati per cui si possono disporre tali intercettazioni non sono certo reati di poca importanza. Anche le semplici minacce, o molestie telefoniche, per la malcapitata vittima possono essere un reato insopportabile. Questo lo posso dire per mia esperienza diretta di operatore del diritto, pensate quanto sia raccapricciante per una persona essere molestata giorno e notte da un maniaco del telefono…è un vero incubo e mi auguro non capiti più a nessuno.
L’unico modo per rintracciare il molestatore e per condannarlo è quello di intercettarlo telefonicamente. Chiarito cosa sono ed a cosa servono le intercettazioni telefoniche, e che valenza abbiano quali atti di indagine, esaminiamo le modifiche che il disegno di legge del Governo (rectius del Ministero di Giustizia) vorrebbe apportare alle stesse.
La prima e più evidente modifica all’art.266 del c.p.p. è quella che vorrebbe che dette intercettazioni vengano disposte “per i delitti non colposi con pena superiore al massimo a dieci anni di reclusione”. Ciò comporterebbe, come conseguenza immediata, che i magistrati inquirenti non potrebbero far intercettare le telefonate di un gran numero di indagati per reati puniti con pena inferiore a quella appena indicata. Tale modifica desta perplessità, privare la magistratura di un mezzo di indagine che può rilevarsi necessario non sembra proprio la cosa più giusta. Ma, le modifiche che più hanno fatto discutere ed hanno allarmato i giornalisti italiani sono quelle che il disegno di legge predetto vorrebbe apportare agli art.114 e 115 del c.p.p. nonché all’art.379 bis del codice penale, ed infine la paventata introduzione dell’art.617 septies, sempre del codice penale. In realtà il punto n.2 dell’art.114 del c.p.p. dovrebbe essere oggetto di una modifica molto relativa, infatti, continua a persistere il divieto di pubblicazione di atti di indagine sino al termine dell’udienza preliminare, la vera modifica, che dovrebbe essere portata a detto articolo, consiste nel divieto a sensi del modificando punto n.7 di pubblicare stralci di conversazioni telefoniche di cui sia stata ordinata dal Giudice la distruzione.
Tale modifica, a mio parere, non è errata, perché la distruzione può essere ordinata dal Giudice per tutelare la privacy dell’imputato, oppure quando le intercettazioni sono state eseguite in modo illegittimo. Ciò che preoccupa, a ragione, di più i giornalisti è, anzitutto l’eventuale modifica dell’art.115 del c.p.p.; infatti, in caso di illecita pubblicazione di atti di indagine, il Pubblico Ministero procedente dovrà informare l’organo titolare del potere disciplinare sul soggetto che ha commesso tale illecito (ordine dei giornalisti) ed a carico del reo potrà essere disposta la sospensione dalla professione sino a tre mesi. Ma, ancora più pesanti sono le sanzioni che saranno comminate a chi divulga atti coperti dal segreto istruttorio.
La nuova futura versione dell’art.379 bis codice penale statuirà la reclusione da uno a cinque anni, per il divulgatore di notizie coperte dal segreto istruttorio, di cui abbia avuto conoscenza per il suo lavoro. Il nuovo art.617 septies del c.p. punirà con la reclusione da uno a tre anni chi prenderà conoscenza di atti soggetti a segreto istruttorio, e l’art.684 c.p. aumenterà la pena prevista (arresto sino a tre anni per la pubblicazione di intercettazioni telefoniche) per chi pubblica notizie inerenti atti coperti dal segreto istruttorio.
E’ evidente che i giornalisti si troveranno sottoposti ad un pesante regime sanzionatorio e che, la stessa categoria professionale, sta promuovendo la sua battaglia contro il disegno di legge in nome del diritto di cronaca, già…….ma la privacy dei cittadini? Difficile compenetrare i predetti due diritti, anche perché entrambi afferiscono ed esigenze primarie dei cittadini. Ritengo che sia corretto proibire la pubblicazione di stralci di intercettazioni telefoniche, perché le stesse potrebbero fornire un quadro distorto delle indagini e provocare, nel pubblico, illogici atteggiamenti colpevolisti nei confronti di un indagato che, magari, dopo tre gradi di giudizio viene assolto con formula piena. Del pari, è però necessario che i giornalisti possano informarci di quanto avviene in Italia, senza temere di incorrere in pesanti sanzioni penali. L’ideale sarebbe creare dei veri e propri addetti stampa presso le Procure della Repubblica, in grado di fornire ai media le notizie che possono essere divulgate e rese pubbliche senza creare problemi agli indagati. Forse sarebbe la soluzione migliore per risolvere il problema e mediare tra gli opposti interessi in gioco, senza la necessità di minacciare pesanti sanzioni contro una categoria professionale.
(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2008-07-22) articolo visto 5351 volte
sponsor