LE NOVITA’ DELLA NUOVA LEGGE SULL’AFFIDO
la legge sull’affido condiviso dei minori (L.14.5.2005 n.80 e L. 8.2.2006 n.51) per le coppie separate e/o divorziate ha comportato una notevole modifica nel regime della modificabilità dei provvedimenti temporanei
L’argomento di questo articolo è indubbiamente di carattere tecnico, ma, a mio avviso è sicuramente interessante anche per un vasto pubblico di lettori.
Il procedimento di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale, statuisce che il Presidente del Tribunale competente per territorio, una volta sentiti i coniugi separamene ed i loro difensori da i provvedimenti temporanei del caso nominando il Giudice istruttore per l’ulteriore corso del giudizio. I provvedimenti temporanei predetti, sino all’adozione delle citate leggi, erano modificabili dal giudice istruttore solo se vi fossero stati mutamenti nelle situazione di fatto dei coniugi. Molte volte capitava che il Presidente del Tribunale competente, o chi per lui, commettesse, sicuramente in buona fede, errori di valutazione nel disporre tali provvedimenti temporanei. Tale situazione non era rimediabile se non con la sentenza, perché il giudice istruttore poteva modificare i provvedimenti temporanei solo se vi fossero notevoli mutamenti nelle condizioni di fatto dei coniugi che avevano giustificato l’adozione degli stessi provvedimenti.
Tenuto conto della durata dei processi in Italia, dei provvedimenti temporanei iniqui potevano veramente arrecare gravi danni all’uno od all’altro coniuge nonché ai figli degli stessi.
Inoltre, era veramente fuor di luogo che non si potesse proporre appello avverso un provvedimento di natura giurisdizionale che, anche se temporaneo, andava a regolare la vita delle persone per un notevole lasso di tempo.
Finalmente le citate leggi hanno modificato l’art.708 del codice di procedura civile ed hanno consentito il reclamo alla Corte d’Appello competente sui provvedimenti temporanei. Tale innovazione è di notevole importanza, infatti, il giudice superiore potrà rivalutare l’operato del giudice inferiore tenuto conto dei fatti e delle circostanze che hanno indotto lo stesso giudice inferiore a decidere in un certo modo, senza necessità che vi siano nuovi elementi di fatto in grado di giustificare un riesame del provvedimento impugnato. Il reclamo, così come inteso dalle citate norme è un vero e proprio appello, cioè una lamentela della parte che lo propone avverso un provvedimento giurisdizionale che essa parte ritiene viziato da errori di fatto e/o di diritto. Alcune corti di merito hanno già iniziato a giudicare su reclami proposti da coniugi che ritenevano i provvedimenti temporanei erronei, e, anche per diretta esperienza del sottoscritto, molte volte hanno accolto tali reclami modificando i provvedimenti temporanei impugnati. E’ un sistema che funziona e che garantisce al cittadino almeno due gradi di giudizio su di un provvedimento che, si ripete anche se temporaneo, può incidere notevolmente sulla vita dello stesso e dei propri figli.
Il termine processuale per proporre il predetto reclamo, in favore dei coniugi, è di dieci giorni dalla notificazione dei provvedimenti temporanei. La giurisprudenza delle corti di merito ha statuito che la notificazione dei provvedimenti temporanei deve essere chiesta da una parte processuale nei confronti dell’altra parte processuale, a mezzo ufficiale giudiziario, ritenendo ammissibile, in caso di omessa notificazione del provvedimento, il reclamo anche oltre dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti temporanei al difensore costituito in giudizio. Vi sono anche state alcune corti di merito che hanno ritenuto inammissibile il reclamo se la causa sia già pervenuta alla prima udienza dinanzi il giudice istruttore, ed altre corti di merito che hanno ritenuto improponibile la richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei al giudice istruttore se è ancora pendente il termine per proporre reclamo contro gli stessi. Infine, vi è anche chi ha sostenuto che se vi è ancora il termine per proporre reclamo ai provvedimenti temporanei, anche se vi sono circostanze sopravvenute le stesse vanno fatte valere con reclamo alla corte d’appello e non con richiesta di modifica al giudice istruttore.
Indubbiamente vi è una discreta bagarre giudiziaria su termini esclusivamente processualistici, cosa del tutto normale nel nostro sistema giuridico, almeno finchè non interviene una sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite a dirimere le varie controversie.
In pratica il difensore costituito in giudizio riceve la comunicazione integrale dei provvedimenti temporanei. Il più delle volte lo stesso difensore si informa presso la cancelleria del Giudice competente e prende conoscenza dei provvedimenti non appena gli stessi sono depositati nella stessa cancelleria, prima che gli stessi gli vengano comunicati e che sia arrivata la data dell’udienza dinanzi il giudice istruttore. Quindi, l’avvocato ha tutto il tempo di avvisare il proprio assistito o la propria assistita e di chiedere allo stesso se ha intenzione o meno di proporre reclamo avverso i provvedimenti temporanei. Reclamo che l’avvocato proporrà il più tempestivamente possibile non tanto per questioni di termini processuali, sicuramente da rispettare per evitare decadenze, ma quanto per ottenere la modifica di provvedimenti iniqui che possono danneggiare la vita del proprio assistito e/o dei suoi figli.
Detta norma è indubbiamente un segno di civiltà e di garantismo, il sottoscritto è un convinto assertore del fatto che più gradi di giudizio diminuiscono le possibilità di errori giudiziari, specie se si tratta di provvedimenti che riguardano la famiglia ed i minori.
(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2009-02-07)
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