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IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: COME VIENE ELUSA LA VIGENTE NORMATIVA

analisi ed osservazioni

Il contratto di lavoro a termine è il contratto di lavoro subordinato a cui si applicano le regole generali sul rapporto di lavoro con la particolarità che la scadenza dello stesso può avvenire decorso un termine fissato dalle parti o al verificarsi di un determinato evento. Il legislatore, per evitare abusi da parte dei datori di lavoro ha fissato, come condizione per la stipula dei contratti di lavoro a termine l'esistenza di determinate motivazioni (specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo) e limiti numerici e di durata dello stesso (il predetto contratto a termine non può superare i trentasei mesi di durata anche se il rapporto di lavoro può proseguire a determinate condizioni e per un determinato periodo) ed è ammessa una sola proroga allo stesso a determinate condizioni previste dalle legge.
La normativa vigente nasconde un'evidente contraddizione ove prescrive che la disciplina del contratto a termine non si applichi ai contratti di somministrazione. Il contratto di somministrazione è uno strumento che consente alle aziende di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Il rapporto di lavoro sorge tra lavoratore e società di somministrazione che si interpone tra l'imprenditore che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa ed il lavoratore utilizzato per determinato periodo di tempo. Pertanto, non essendo formalmente previsto un divieto di cumulo tra un contratto di lavoro a termine ed un contratto di somministrazione tra uno stesso lavoratore ed un medesimo datore di lavoro è divenuto facile nel mondo del lavoro eludere il vero scopo della normativa sui contratti di lavoro a termine che è quello di tutelare il lavoratore sulla durata massima dei predetti contratti.
Così, oggi la maggior parte delle società (di qualsivoglia natura e dimensione) stipula con il malcapitato lavoratore un contratto di lavoro a termine di durata vicina al massimo consentito dalla legge (36 mesi) ed alla scadenza di questo termine si serve delle Agenzie di somministrazione per la stipula di contratti di lavoro che in realtà prevedono per il lavoratore le stesse mansioni che aveva svolto presso il datore di lavoro con il contratto a termine.
In tal modo le finalità di tutela della normativa sul contratto a termine, di ispirazione comunitaria, vengono eluse visto che formalmente il datore di lavoro è “diverso”, infatti, non è più l'imprenditore ma l'Agenzia interinale. Con queste successioni di contratti “diversi” ma tra gli stessi soggetti l'unico soggetto che ne trae un notevole vantaggio economico è solo l'imprenditore che raggiunge i suoi obiettivi aziendali e non certo il lavoratore che dopo tanti anni di servizio e con le stesse mansioni presso lo stesso datore di lavoro si trova sprovvisto di tutela giuridica e soprattutto “senza più un lavoro”.
(di Avv. Antonio Di Giandomenico - del 2010-01-14) articolo visto 12671 volte
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