Applicazione artt. 22 (disciplina istituto delle turnazioni) e 24 (remunerazione prestazione lavorativa effettuata giorno di riposo settimanale ed in giorno festivo infrasettimanale)
C.C.N.L. del 14 settembre 2000
Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero la problematica concernente la possibilità di corrispondere il compenso per lavoro straordinario al personale turnista che presta la propria attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale.
A seguito, infatti, di una controversia insorta tra un comune e il locale Corpo di Polizia municipale, si è tenuta una riunione con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali di categoria, dove entrambe le parti hanno prodotto la documentazione a supporto delle loro tesi, senza, però, chiarire quali siano le norme applicabili nella disciplina dell'istituto della turnazione e la remunerazione della prestazione lavorativa effettuata nel giorno di riposo settimanale ed in giorno festivo infrasettimanale.
Al riguardo, si ritiene di dover precisare preliminarmente che l'attività prestata: in regime di turnazione e l'attività lavorativa prestata in giorno festivo sono fattispecie diverse tra loro ed attengono a due istituti disciplinati dalla normativa contrattuale in distinti articoli.
Invero, mentre l'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000 disciplina le turnazioni, l'art. 24 del medesimo CCNL, regola il trattamento per attività prestata in giorno festivo nonché il riposo compensativo.
La ratio delle due norme risulta, pertanto, diversa.
Infatti, quella del citato articolo 22, sì fonda sulla possibilità riconosciuta agli enti di istituire, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali di servizio, turni giornalieri, da effettuarsi in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno, attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Al personale, turnista, ai sensi del comma quinto del richiamato art. 22, spetta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Detta indennità varia a seconda che si tratti di turno antimeridiano e pomeridiano, ovvero di turno notturno o festivo, oppure di turno festivo notturno.
Nel caso di turno festivo il predetto comma quinto, dispone che detta indennità sia costituita dalla maggiorazione oraria dei 30% della retribuzione di cui all`art. 10, comma secondo, lett c), del CCNL del 9 maggio 2006, che ha sostituito l'art. 52 del CCNL 14 settembre 2000.
Pertanto, si deve ritenere che l'attività di lavoro svolta. in turnazione costituisca per il dipendente turnista la "ordinaria" prestazione lavorativa, per la quale egli riceve adeguato e totale compenso mediante l'attribuzione dell'indennità di turno ex art. 22 citato, anche quando il turno viene svolto in una giornata festiva infrasettimanale.
In tale fattispecie, pertanto, non risulta ipotizzabile l'applicazione anche della disciplina del citato art. 24, che si ribadisce concerne diverse e ben individuate fattispecie, come di seguito evidenziate.
La disciplina contenuta in detto art. 24 trova, infatti, la sua ratio nel fatto che l'attività lavorativa viene svolta eccezionalmente in un giorno festivo ovvero nella giornata di riposo settimanale, ciò al fine di sopperire a particolari esigenze di servizio, nelle quali, come è evidente, non può essere ricompreso il lavoro ordinario settimanale e l'ordinaria prestazione in turno.
Quindi, al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo settimanale spetta a norma del comma primo del citato art. 24, come modificato dall'art. 14 del CCNL 5 ottobre 2001 un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, ed equivalente riposo compensativo.
Per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, il comma secondo del medesimo art. 24, dispone che a richiesta dei dipendente spetti o il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Anche tale disposizione non può applicarsi, per le considerazioni sopra svolte, al personale che nell'ambito della propria ordinaria turnazione presti l'attività lavorativa in tale giorno.
Alla luce della richiamata normativa si deve pertanto escludere che il medesimo lavoratore, in aggiunta o in sostituzione dell'indennità di turno, possa fruire anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta ovvero al compenso per lavoro straordinario per l'evidente considerazione che un medesimo fatto non può essere oggetto, contemporaneamente, di due differenti regolamentazioni.
Tale assunto risulta confermato dalla sentenza n. 949, del 5 luglio 2006, del TAR Campania Salerno, con la quale è stato affermato che l'operatore di polizia municipale che effettua la prestazione in turno in giornata festiva infrasettimanale non ha diritto a compensi ulteriori o diversi rispetto alla indennità di turno festivo prevista dal CCNL 14 settembre 2000.
II personale turnista, in virtù delle caratteristiche proprie del servizio turnato come sopra evidenziate, è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa anche qualora nell'ambito dell'articolazione ordinaria dei propri turni rientri una giornata festiva infrasettimanale, per la quale egli riceverebbe l'indennità di turno "festivo", ai sensi del richiamato comma quinto dell'art. 22, laddove l'accezione "festivo", per l'ampiezza e la genericità del termine, sta ad indicare le turnazioni ricadenti sia nella giornata domenicale che nelle festività infrasettimanali. Resta inteso che se il lavoratore turnista presta attività lavorativa nella giornata del proprio riposo settimanale, in base al turno assegnato, e tale giorno coincide casualmente con una festività infrasettimanale allo stesso compete il trattamento previsto per tale particolare ipotesi dall'art. 24, comma primo, sopra richiamato, in quanto in tale caso viene preso in considerazione l'aspetto più rilevante che è l’effettuazione della prestazione lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale del lavoratore per il quale il CCNL appresta una più significativa tutela.
Per completezza di informazione, si aggiunge che l’Aran con nota n. 179/07 del 30 gennaio 2007, concernente analoga questione, ha ribadito il proprio orientamento come sopra evidenziato. (di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2010-02-03)
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