LE INSIDIE DELLA NOTIFICAZIONE AL DESTINATARIO IRREPERIBILE
analisi nei casi di persone fisica proprietaria di un veicolo e residente in un ben determinato luogo
Il caso riguarda la notifica ad una persona fisica proprietaria di un veicolo, residente in un ben determinato luogo, come da riscontro storico-anagrafico per conferma della residenza risultante dai pubblici registri automobilistici.
Il verbale è stato inviato per la notifica tramite messi, con esito di irreperibilità (art. 140 cpc) e he a questa attestazione del messo è seguito nello stesso giorno il rituale invio dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale a mezzo posta con raccomandazione il cui esito attestato nell’avviso di ricevimento è “sconosciuto”.
Occorre quindi stabilire se la notifica si è perfezionata con il mero adempimento delle formalità previste dall’articolo 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero se, all’esito della spedizione per raccomandata riportante la dicitura “sconosciuto” si dovesse avviare una nuova e diversa attività notificatoria.
Onde sgombrare il campo da frettolose conclusioni in un senso o nell’altro, è bene avere presente che la soluzione non può darsi per scontata ed eventuali impugnazioni della cartella di pagamento ex articolo 22 della legge 689/81 (ove si intenda non perfezionata la notifica e quindi ci si avvalga del ricorso al verbale sulla base della tesi che con solo con la cartella di è avuto conoscenza della contestazione), ovvero con il rito dell’articolo 615 cpc (opposizione all’esecuzione), nel caso in cui si intenda contestare la decadenza dal diritto di riscuotere la sanzione, ex articolo 201, comma 5 del codice della strada, saranno soggette all’alea del giudicato.
Occorre osservare che le SSUU della Cassazione Civile (Sent. n. 2714 del 14 marzo 1991) hanno ribadito un indirizzo pluridecennale riguardo l'irrilevanza della consegna della raccomandata al destinatario ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 c.p.c., (cfr., tra le pronunce meno recenti, cass. nn. 3421/1971; 3186/1972). Osservazioni, queste, che non hanno mancato di corroborare le successive pronunce sul tema, pressoché costantemente orientate nel senso di ribadire il sopra richiamato indirizzo (cfr. tra le tante, cass. n. 5246/1978; n. 2989/1980; n. 2764/1982; n. 3872/1985; n. 4914/1987; n. 4806/1988).
Infatti, il tentativo - che pure è dato registrare - di modificare tale consolidato indirizzo, affermando che - nel caso in cui il convenuto sia rimasto contumace - la notificazione non potrebbe ritenersi eseguita ove dall'avviso di ricevimento non sia possibile dedurre che la raccomandata abbia effettivamente raggiunto il proprio scopo (così cass. n. 3409/1980), non ha incontrato l'approvazione delle sezioni unite che, chiamate a comporre il contrasto, con successiva sentenza n. 5825/1981 hanno riaffermato il principio che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con l'affissione dell'avviso della copia nella casa comunale e con la spedizione dello stesso avviso per raccomandata con AR, non assumendo rilevanza né la consegna di tale raccomandata al destinatario né l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto.
Pertanto, secondo il costante orientamento della Corte la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona - dopo il compimento delle formalità del deposito dell'atto da notificare nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario - con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di detto deposito, mentre resta a tal fine irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario ovvero l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal medesimo o da altra persona legittimata (Cass., 27 giugno 1994, n. 6187; ID. 1 febbraio 1995, n. 1136 - Cassazione Civile Sent. n. 6060 del 05-07-1997)
La questione più di recente introdotta dalla Corte Cost. con la sentenza 3/2010 ha riguardato invece la disparità delle garanzie di conoscenza dell’atto notificato tra quanto previsto dall’articolo 140 cpc e ciò che invece oggi prevede l’articolo 8 della legge 890/82 sulla notificazione postale, procedendo con una sentenza additiva ad una lettura costituzionalmente orientata della norma civilistica, in un’ottica di bilanciamento (peraltro ancora non perfezionata) tra la notificazione postale e quella regolata dal codice di procedura civile.
Pertanto è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
In vero, tenuto conto del thema decidendum sul quale ovviamente si è mossa la Corte Costituzionale, nell’alveo del quale va ovviamente ricondotta la dichiarazione di parziale incostituzionalità in parte de qua, la conclusione raggiunta non pare aver spostato la questione se non nei termini in cui avviene il perfezionamento della notifica nei casi previsti dall’articolo 140 cpc, una volta da individuarsi nella semplice spedizione della raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario/messo, oggi invece equiparata alla notificazione postale per compiuta giacenza, secondo la quale la notifica si ha come perfezionata comunque decorsi 10 giorni dall’invio della CAD (comunicazione avviso di deposito). Ovvio corollario di tale conclusione, nell’ambito della notificazione di verbali per violazione del codice della strada, trattandosi di lex specialis (articolo 201), è che la notifica sia avvenuta nel luogo risultante dai pubblici registri che, nel caso in esame, è lo stesso risultate dai registri anagrafici.
Ebbene, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza in materia, (Cass. 2008 n. 15831) “ In tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo" ed ancora di più, allora, se il proprietario del veicolo nemmeno abbia mutato la residenza anagrafica. Infatti, l'art. 201 C.d.S., comma 1, prevede appunto che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento". Nel caso in questione, abbiamo detto in premessa che è pacifica la circostanza secondo la quale la notifica è stata effettuata presso la residenza risultante dalla carta di circolazione all'epoca dell'infrazione, circostanza questa che rende legittima la notifica effettuata in tale luogo, senza che si renda necessaria la ulteriore e diversa notifica presso l'eventuale nuova residenza, all’epoca peraltro sconosciuta.
Quindi, si sostiene che non spettava al messo, né all'amministrazione che richiedeva tale notifica, effettuare ricerche anagrafiche e procedere alla nuova notifica, essendo per tabulas la residenza anagrafica e automobilistica stabilita in quel luogo. E' perciò sufficiente per l'Amministrazione effettuare una regolare notifica all'indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici” (Cass. civ. Sez. II, 14.1.2009, n. 764).
La ratio di tale disciplina, secondo cui in applicazione dell’art. 201 C.d.S., ai sensi del quale “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente”, è chiaramente spiegata dalla stessa Corte di Cassazione: “Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la specialità della normativa dettata in materia di notifica delle infrazioni stradali, che pone al centro del sistema da un lato i registri pubblici in materia di proprietà dei veicoli e dall'altro l'onere del proprietario di comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza, altrimenti incorrendo non solo nella specifica violazione amministrativa prevista, ma anche nelle conseguenze in ordine alla notifica, da ritenersi regolare, di violazioni amministrative al precedente indirizzo, quanto meno fino alla data della avvenuta comunicazione ai pubblici uffici dell'avvenuto trasferimento. Tale normativa speciale è evidentemente dettata allo scopo di semplificare le attività che gravano sulla Pubblica Amministrazione nella ricerca del responsabile delle relative violazioni” (Cass. civ. Sez. II, 14.1.2009, n. 764).
Il comma 3 dell’articolo 201 del codice della strada dispone, inoltre, che alla notificazione della violazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale e che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
Sempre secondo la Cassazione (sez. civile sez. I 15/2/2007 n. 3453) “tale disposizione non può essere interpretata nel senso che le notificazioni devono intendersi validamente eseguite quando effettuate alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. anche se il destinatario non viene rinvenuto in tali luoghi per aver trasferito altrove la propria residenza, ma, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la disposizione deve esser interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi summenzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario (cfr. Cass., 5789/1992; 7044/1999; 5907/2002)” e tali formalità sono state adempiuto nel caso ipotizzato in questo approfondimento.
Ne consegue che la notificazione può ritenersi valida a seguito dell'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario e sarebbe inconcepibile che, a fronte di tale assunto, dove sia le risultanze anagrafiche, sia quelle dei pubblici registri attestavano la residenza nel luogo indicato sul verbale, circostanza indiscussa anche sotto il profilo sostanziale (giacché ove l’interessato avesse omesso di comunicare il trasferimento di residenza sarebbe incorsa tanto nella violazione del T.U. sull’anagrafe, che dell’articolo 94 del codice della strada), fosse necessaria qualsiasi altra attività rispetto all’invio della comunicazione di avviso di deposito che, ovviamente e non potrebbe essere diversamente, avviene nel luogo in cui è avvenuta la prima fase della notificazione, in quanto residenza comprovata dalle risultanze di pubblici registri.
Peraltro, come detto, il messo notificatore ha attestato a verbale tanto l’irreperibilità del ricorrente al predetto indirizzo quanto il successivo invio della raccomandata di avviso di deposito, circostanze queste che, essendo attestate da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, fanno piena prova fino a querela di falso e sono comunque documentate dalla relata. (tratto da www.vigilaresullastrada.it 1/3/2010) (di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2010-03-02)
articolo visto 61138 volte
|