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VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI: ORARI DI APERTURA

Dlgs. 31 marzo 1998,n.114. Dopo le 22.00 sono a discrezione del Comune

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione del 9.10.2008 prot. 0031980
OGGETTO: Vendita mediante distributori automatici “Dlgs. 31 marzo 1998,n.114 - Orari di apertura“
TESTO: Si fa riferimento alla nota con la quale codesta società chiede unintervento dello scrivente Ministero in materia di orari di apertura riferitiagli esercizi di vendita al dettaglio mediante distributori automatici. Nello specifico, a seguito del recente avvio di un'attività di vendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibitoin modo esclusivo, che offre al consumatore una serie di prodotti appartenenti al settore alimentare e non alimentare, la società ha avuto una contestazione verbale da parte degli organi di vigilanza relativa alla impossibilità di apertura serale oltre le ore 22:00.
Al riguardo si fa presente quanto segue. La vendita mediante distributori automatici è disciplinata dall'art. 17 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114. L'attività svolta da codesta società, ai sensi del comma 4 del citato art.17 "è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita" in quanto trattasi, come specificato, di attività di vendita mediante distributori automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.
Pertanto, detta attività è soggetta, in materia di orari di apertura e dichiusura, alle disposizioni contenute nell'art. 11 del citato decreto n.114/1998 che, al comma 2, dispone che "Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restareaperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere".
Il comma 4 del medesimo articolo dispone altresì che "Gli esercizi divendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura settimanale". Fermo quanto sopra, la deroga specifica in materia di orario notturno è contenuta nell'art.13 del citato Dlgs n. 114 che, al comma 3, dispone che"i comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato".
Stante quanto sopra, ai sensi del citato articolo 13, codesta società può richiedere all'Amministrazione competente per territorio, un ampliamento dell'orario di apertura serale, ferma restando la discrezionalità dell'organo a concederla. Va rilevato, peraltro, che numerosi enti locali hanno previsto detta possibilità correlandola alle esigenze degli utenti.
E' evidente, infatti, che la richiesta di ampliamento dell'orario da parte di un esercente non può che dipendere da una specifica valutazione della domanda con riferimento al bacino di utenza.
Il Direttore Generale
(di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2010-04-15) articolo visto 4040 volte
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