OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E/O DIVORZIO, SINO A QUANDO PERSISTE?
Argomento spinossissimo che coinvolge molte coppie di coniugi specie in uno Stato di "bamboccioni" come viene identificato oggi il nostro Paese
La ormai famosa Legge n.54 del 8.2.2006, ha codificato, con l’introduzione nel codice civile dell’art.155 quinquies quello che ormai era diventato un pacifico principio giurisprudenziale, cioè il pagamento a carico del genitore non convivente di un assegno periodico di mantenimento direttamente in favore dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
I figli maggiorenni a seguito dell’introduzione di questa norma nel regime delle separazioni e dei divorzi, potranno avere così diritto a percepire direttamente dal genitore obbligato un assegno in proprio favore.
Prima, il coniuge con cui convivevano i figli maggiorenni aveva il diritto lui stesso al posto dei figli a percepire detto assegno di mantenimento per essi stessi figli dall’altro coniuge obbligato.
Il primo dubbio che solleva tale disposizione è il seguente. Il figlio di una coppia divorziata compie diciotto anni, non è ancora economicamente autosufficiente, e decide di non volere più vivere con la madre cui era stato prevalentemente affidato e quindi esso figlio va a vivere per conto suo. Il predetto figlio, allora, oltre a percepire già direttamente l’assegno di mantenimento dal padre potrà agire nei confronti della madre per percepire anche dalla stessa un assegno di mantenimento. Certo, è una circostanza ben poco comune in una Nazione come la nostra in cui sempre di più i figli allontanano l’abbandono della casa domestica, ma, d'altronde tutto può succedere.
Seconda circostanza, sicuramente più comune, il figlio divenuto maggiorenne continua convivere con la madre cui era stato prevalentemente affidato, ed il padre deve continuare a corrispondergli l’assegno di mantenimento…già ma quando cessa tale obbligo? La legge citata non dice nulla in proposito e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, relativa però a fatti antecedenti la predetta legge del 2006, sembra l’unica via da seguire, anche se è una strada in salita e non scevra di numerosi “ripensamenti”. Nel 2007 la Suprema Corte riteneva che il fatto che il figlio avesse ottenuto un contratto di apprendistato non liberasse il padre dell’obbligo del contributo al mantenimento del predetto figlio, poiché il contratto di apprendistato non ha le garanzie del contratto di lavoro vero e proprio. Naturalmente la prova del raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli grava sul genitore onerato del mantenimento degli stessi.
Nel 2008 sempre la Suprema Corte di Cassazione, compiendo sicuramente una “svolta”, ha statuito che la prova del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio è realizzata non con il conseguimento da parte del figlio stesso di un contratto di lavoro ma con “una situazione tale da farne ragionevolmente dedurne l’acquisto” (della predetta indipendenza economica).
E’ evidente il conflitto tra i due predetti orientamenti, il figlio che riesce ad essere assunto come apprendista integra sicuramente gli estremi di una situazione tale da fare ritenere che lo stesso abbia raggiunto la predetta indipendenza economica ma per la citata giurisprudenza dell’anno 2007 può non essere così. Certo, e su questo la giurisprudenza della Suprema Corte è sempre stata costante, se il genitore onerato dell’assegno di mantenimento dimostra che il figlio non lavora per propria colpa, allora esso genitore viene liberato da tale obbligo.
Però la situazione è ancora confusa, sinceramente ci si sarebbe aspettati un intervento chiarificatore dal legislatore, forse per questo si è trattato di un’altra occasione perduta.
Sarebbe bastato introdurre nel testo del citato articolo 155 quinquies che il genitore è onerato del mantenimento dei figli maggiorenni sino a che non si verifichino circostanze tali da far ritenere che gli stessi abbiano acquistato la capacità lavorativa o che non l’abbiano voluta acquistare per loro colpa. Forse non si sarebbe risolto del tutto il problema ma almeno ci sarebbe stato un criterio normativo e non giurisprudenziale su cui discutere. Oltretutto, come ho già detto, tali sentenze sono riferite al regime antecedente la Legge del 2006 ma sono anche l’unica recente giurisprudenza di legittimità cui ci possiamo riferire.
Per concludere, il genitore onerato dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne deve essere liberato da tale onere ove dimostri che il figlio non vuole lavorare per sua colpa, oppure che il figlio ha concretamente raggiunto la possibilità di lavorare e di avere una sua effettiva indipendenza economica, e questo a mio parere ed ad oggi sono gli unici criteri da seguire. (di Avv. Luigi Del Gallo - del 2010-05-01)
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