ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: CHE SUCCEDE SE LA STESSA ERA STATA CONCESSA IN COMODATO AL CONIUGE NON ASSEGNATARIO DA UN GENITORE DELLO STESSO?
A carico di chi sono le spese per la gestione della predetta abitazione?
La legge n.54/2006 introducendo l’articolo 155 quater del codice civile ha statuito che prioritariamente la casa coniugale deve essere assegnata tenuto conto dell’interesse dei figli. Pur in regime di affido condiviso, il minore viene di solito affidato prevalentemente alla madre, la quale, di conseguenza, beneficia dell’assegnazione della casa già abitazione coniugale anche non essendone proprietaria. Il caso più comune è quello che, detta abitazione coniugale, è magari di proprietà del padre del marito ed è stata dallo stesso concessa in comodato (prestito d’uso) al proprio figlio ed alla nuora per costituire la casa abitazione coniugale degli stessi.
Apro una breve parentesi, il comodato è un contratto tipico del nostro diritto civile, esso regola la fattispecie in cui un soggetto (comodante), proprietario di un bene immobile o mobile che sia, concede gratuitamente lo stesso ad un altro soggetto (comodatario) perché lo utilizzi e glielo restituisca, in un determinato lasso di tempo, oppure senza determinazione del tempo di durata del prestito. I coniugi si separano, con tutti i conseguenti rancori familiari che tale stato cagiona, la moglie non proprietaria continua a vivere nell’abitazione già casa coniugale, perché le sono affidati prevalentemente i figli, però di proprietà del suocero.
Supponiamo che il padre del marito rivoglia indietro la sua abitazione, che strumenti di tutela ha? Solamente l’art. 447 bis del codice di procedura civile. Cioè deve iniziare un giudizio contro il figlio e la nuora per riavere indietro la propria casa. Unico vantaggio per il proprietario è che il predetto articolo del codice di procedura civile concede allo stesso di procedere con le sintetiche forme del rito del lavoro e non con quelle sicuramente più lunghe del rito ordinario. Una volta ottenuta la sentenza favorevole, perché il comodante anche se il comodato è senza tempo può sempre richiedere in ogni momento la restituzione del bene concesso in prestito d’uso, il padre del marito deve mettere in esecuzione la stessa sentenza, se la moglie non se ne va prestando acquiescenza alla predetta sentenza.
L’esecuzione sarà quella per consegna e/o rilascio, normalmente impiegata anche per eseguire gli sfratti, ma…come fa un nonno a sfrattare i propri nipoti? A meno che non vi siano attriti fortissimi, circostanza molto rara, è evidente che il nonno, per motivi squisitamente morali non metterà in esecuzione la predetta sentenza e, molto probabilmente, a monte non agirà nemmeno per avere la restituzione dell’immobile costituente casa già abitazione coniugale del figlio e della nuora. A questo punto il legislatore ha praticamente deciso un’ulteriore compromissione del diritto di proprietà in favore del diritto dei figli a continuare a vivere nella casa già abitazione coniugale unitamente la coniuge che ha l’affido prevalente degli stessi.
Il problema è che, se tale compromissione trova indubbiamente ragione nei confronti del marito già unico proprietario dell’abitazione già casa coniugale, non trova lo stesso ragione nei confronti di un terzo quel può essere il padre del marito, ove quest’ultimo sia esso il proprietario della casa già abitazione coniugale. In realtà se normativamente e come già dimostrato, la compromissione del diritto di proprietà del nonno non sussiste legalmente, nella maggioranza dei casi la stessa sussiste di fatto e senza che vi si possa porre alcun rimedio se non quello di esperire azioni giudiziali che sembrano rivolte anche contro i nipoti. Altro problema è quello del fatto di chi deve sopportare le spese di gestione ordinaria della abitazione già casa coniugale, il coniuge assegnatario, il coniuge proprietario oppure il terzo comodante?
Su tale punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è sempre stata costante nel tempo assimilando l’assegnazione della casa coniugale ad un contratto di locazione e disponendo che le spese per la gestione e l’uso ordinario dell’abitazione della casa coniugale siano a carico del coniuge assegnatario, mentre il proprietario dovrà accollarsi le spese di straordinaria manutenzione. Ecco che rispunta il problema del nonno proprietario e comodante, il quale, non solo magari non agirà per ottenere di nuovo la detenzione della casa già abitazione coniugale del figlio e della nuora, per rispetto se non altro dei suoi nipoti che ci vivono, ma dovrà anche provvedere alla straordinaria manutenzione della stessa o quantomeno rimborsarne le spese al coniuge assegnatario.
E’ una questione che non trova soluzione giuridica diversa dalle sicuramente inopportune azioni giudiziarie; sinceramente è difficilissimo anche per il legislatore trovare un sistema per contemperare in modo equilibrato tali diritti e rapporti giuridici, perché gli stessi esorbitano dal rapporto tra i coniugi al momento della crisi di coppia. L’unica soluzione è, forse, mettere le cosa in chiaro prima del matrimonio, ma, anche in questo caso non c’è nulla di peggio che iniziare un menage matrimoniale con il famoso “piede sinistro”, oppure arrivare a stipulare contratti prematrimoniali da noi vietatissimi e privi di efficacia alcuna, sul criticabile stile della normativa anglosassone, disciplinando in modo puntiglioso anche il futuro divorzio della coppia, circostanza ritenuta normale negli Stati Uniti, mentre per la nostra normativa essa è ritenuta meramente accidentale.
(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2010-07-30)
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