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ARMI: TRA LIBERA CIRCOLAZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA...

Dal 1 luglio 2011 nuove regole per la detenzione delle armi

In attuazione della delega contenuta nella Legge 7 agosto 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee", il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre ha approvato il D. Lgs di recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (a modifica della direttiva 91/477/CEE) relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Il decreto mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi sul mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, in coerenza con i prinicipi ispiratori della normativa comunitaria; adatta quindi la vigente normativa italiana in materia di armi alla citata modifica della direttiva, aggiornando singoli articoli di legge interessati.
Si definiscono: "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, progettata ad espellere o trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente; "parte", qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; "parte essenziale", il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte; "munizione", l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco; "tracciabilità", il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione Europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti; "intermediario", una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità (non sono intermediari i meri vettori); "armaiolo", qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni".
Per esercitare l'attività di intermediario nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva anche la revoca della licenza.
L'armaiolo è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e conservato per un periodo di 50 anni.
Gli armaioli devono comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. I provvedimenti con cui sono rilasciati il nulla osta all'acquisto delle armi o il rilascio della licenza del porto d'armi, devono essere comunicati, dall'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio. Del resto, i detentori di armi devono essere sottoposti a rigorosi controlli dei requisiti psico-fisici , con l'obbligo di presentazione di certificazione sanitaria ogni sei anni.
Per armi "da caccia" s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. 7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche.
Le armi "giocattolo"devono avere la canna completamente ostruita (non in grado di camerare cartucce), e occlusa da un tappo rosso inamovibile. Le armi da "segnalazione acustica", destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.
Dall'applicazione del presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore il 1 luglio 2011, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[Fonte: www.governo.it]
(di Dott. Domenico Carola - Dirigente P. M. - Isernia - del 2010-11-18) articolo visto 2813 volte
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