L' INTERMEDIAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003
Nuove disposizioni che regolamentano gli intermediari del mercato del lavoro
Con la Legge Biagi è stata rafforzata la funzione di mediazione tra domanda e offerta di lavoro grazie alle nuove disposizioni che regolamentano tutti quei soggetti identificati come intermediari del mercato del lavoro.
Una nota di primaria importanza viene data alla Agenzie del Lavoro. Con esse si identificano tutti quei soggetti, pubblici e privati, abilitati dallo Stato all’esercizio di specifiche attività quali:
- SOMMINISTRAZIONE LAVORO (fornitura di manodopera alle aziende che la richiedono);
- INTERMEDIAZIONE (attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro comprensiva della raccolta dei curricula dei potenziali soggetti indirizzati al mercato del lavoro, della preselezione e costituzione di una banca dati);
- RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE (sulla base di una specifica esigenza del committente);
- SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE.
Sono soggetti legittimati a svolgere una delle suddette attività solo quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003.
Possono inoltre svolgere tale attività di intermediazione senza ricorrere alle procedure di autorizzazione le UNIVERSITA’ PUBBLICHE E PRIVATE e le FONDAZIONI UNIVERSITARIE con obiettivi di alta formazione senza fini di lavoro; altresì sono autorizzati :
- COMUNI;
- SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI;
- ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO O LAVORATORI;
- ORDINE NAZ. DEI CONSULENTI DEL LAVORO (con il divieto per il singolo consulente abilitato di svolgere l’attività di intermediazione).
Con il decentramento delle funzioni relative alla gestione territoriale dei servizi per il lavoro, sono le Regioni oggi a riconoscere, attraverso il provvedimento di ACCREDITAMENTO, l’idoneità a erogare servizi al lavoro, negli ambiti regionali, attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il sistema di accreditamento nasce con l’obiettivo di garantire la salvaguardia del principio legato alla libertà di scelta dell’operatore di riferimento e della creazione di una rete omogenea di soggetti qualificati a fornire suddetti servizi ai datori di lavoro o ai lavoratori.
L’art. 15 del D.Lgs 276/2003 ribadisce l’obbligo, in capo ai soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi per l’impiego, a dare una serie di comunicazioni dei dati posseduti mediante il collegamento in rete per il loro conferimento alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti accreditati assicureranno così al lavoratore il diritto di comunicare a chi di dovere i propri dati debbano essere comunicati , attraverso delega, sottostando alle regole per la tutela della privacy.
In caso di comunicazione tramite soggetto delegato (consulente ad esempio) bisogna indicare il numero di accreditamento al fine di meglio identificare il soggetto che ha operato la transazione.
Al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione e ad effettuare l’attività di vigilanza e controllo circa il corretto esercizio della mediazione stessa è il DIRETTORE GENERALE PER L’IMPIEGO del Ministero del Lavoro che svolge le sopra indicate funzioni anche per mezzo delle Direzioni provinciali del Lavoro territorialmente competenti.
In caso di violazione il soggetto ispettore provvede a protestare le stesse in capo al soggetto interessato diffidandolo al rientro entro i parametri imposti, pena la cancellazione dal registro degli autorizzati.
Il Legislatore prende inoltre alcune posizioni per tutelare i lavoratori da comportamenti discriminatori dei soggetti delegati alla selezione e intermediazione vietando loro qualsiasi trattamento dei dati in base a valutazioni soggettive o sulla base di convinzioni personali.
(di Dott. Bruno Olivieri - del 2011-04-13)
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