LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PER I DISABILI
La Legge 68 del 12 marzo 1999 (collocamento obbligatorio di competenza regionale)
La disciplina delle assunzioni obbligatorie è attualmente disciplinata dalla Legge 68 del 12/03/1999 (collocamento obbligatorio di competenza regionale).
L’obbligo incombe su tutti i datori di lavoro, pubblici e privati che occupino dipendenti, sulla base di tali di tali disposizioni:
- 1 Lavoratore disabile se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
- 2 Lavoratori disabili se l’azienda occupa da 16 a 50 dipendenti;
- Quota di lavoratori disabili pari al 7% se l’azienda occupa più di 50 dipendenti.
Non sono tenuti all’osservanza di tale obbligo di assunzione di disabili i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dei trasporti; tuttavia coloro che hanno già precedentemente provveduto ad assumere lavoratori disabili dovranno conservarlo in forza.
Sono sottoposti ad una quantificazione diversa nell’obbligo di assunzione di soggetti disabili gli ENTI PUBBLICI PRIVATIZZATI. Al fine di salvaguardare l’obbligo di assunzione senza compromettere la stabilità economica dell’ente, i range da rispettare saranno i seguenti:
- 2 Lavoratori disabili se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
- 4 Lavoratori disabili se l’azienda occupa da 16 a 50 dipendenti;
- Quota di lavoratori disabili pari al 12% se l’azienda occupa più di 50 dipendenti
Rientrano nella categoria dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, con relativa iscrizione negli appositi elenchi, i soggetti che risultano appartenenti alle seguenti categorie:
1. Coloro che hanno una riduzione maggiore del 45% delle capacità lavorative attestate da accertamento ASL;
2. Invalidi INAIL con una percentuale di invalidità superiore al 33%;
3. NON VEDENTI o con residuo visivo non superiore a 1/10;
4. Sordomuti;
5. Invalidi di guerra, del lavoro e di servizio;
6. Orfani;
7. Cittadini extracomunitari.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili; la richiesta può essere presentata anche attraverso i prospetti informativi inviati periodicamente agli uffici competenti (art. 9).
I datori di lavoro procedono alle richieste di assunzione attraverso chiamata numerica e chiamata nominativa (art. 7).
Inoltre, nel caso il lavoratore necessiti di un particolare percorso di sostegno all'inserimento lavorativo, le aziende possono richiedere agli uffici provinciali del collocamento obbligatorio di stipulare apposite convenzioni. In tal caso l'azienda fa richiesta di assunzione attraverso chiamata nominativa. La procedura delle convenzioni consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge.
Per i lavoratori con disabilità psichica la richiesta di assunzione è sempre nominativa e viene disciplinata sempre da una convenzione. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni (art. 4) in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva obbligatoria se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
(di Dott. Bruno Olivieri - del 2011-05-11)
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