AFFIDO CONDIVISO, A PIU' DI DUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE COSA E' CAMBIATO?
La legge 14.5.2005 n.80 e la legge 8/2/2006 n.51 hanno portato modificazioni processuali e sostanziali al regime delle separazioni dei coniugi, ma quali vantaggi sono pervenuti ai coniugi separati ed ai loro figli?
Analizziamo il contenuto delle leggi in materia di affido condiviso e riforma del processo di separazione giudiziale dei coniugi e quali sono stati i cambiamenti a circa due anni di distanza dall'applicazione delle stesse.
Due anni fa si proclamò il raggiungimento di un traguardo a dir poco epocale nel diritto di famiglia, sembrava si fosse arrivati ad una nuova frontiera nel rapporto tra genitori separati e figli e che, da allora in poi tutto avrebbe avuto un sapore diverso sicuramente più moderno e più nordico ed anglosassone.
Tipico errore del legislatore italiano degli ultimi anni, cercare di applicare disposizioni che sicuramente hanno un buon recepimento nelle popolazioni nordiche ed anglossassoni, ma non per la nostra popolazione che di natura è latina.
Naturalmente molti soloni hanno gridato alla vittoria per l'approvazione della legge sull'affido condiviso, e, il sottoscritto, che solone non è ma solamente un operatore pratico del diritto non nega che per taluni aspetti tale normativa vada sicuramente apprezzata. Sono giuste le disposizioni processuali che invitano il coniuge convenuto a costituirsi prima della data fissata per l'udienza di comparizione davanti il Presidente del Tribunale, ma il legislatore non ha previsto alcuna decadenza, così il coniuge convenuto può costituirsi in udienza all'ultimo momento rendendo impossibile alcuna difesa meditata al coniuge ricorrente.
E' del pari corretta la possibilità di emettere una sentenza parziale di separazione giudiziale, continuando poi a discutere in sede giudiziale di mantenimento e di alimenti, ma tale possibilità era già prevista anche dalla legge sul divorzio e, ad oggi, di sentenze parziali di divorzio il sottoscritto non ne ha viste nemmeno una.
E' giusto che il coniuge inadempiente gravato di un assegno di mantenimento in caso di suo inadempimento sia espressamente sanzionato e sia tenuto al risarcimento dei danni anche nei confronti del minore cui non ha corrisposto il mantenimento. Infine, è del pari giusto che la casa già abitazione coniugale sia assegnata al coniuge cui siano affidati i figli e possibilmente in forza del diritto esclusivo di proprietà, così come del pari è giusto che il coniuge assegnatario perda tale privilegio anche se conviva 'more uxorio' con altro soggetto.
Ma il nocciolo della questione è ben altro, funziona l'affido condiviso? Sicuramente no. In realtà i minori vengono affidati nella quasi totalità dei casi prevalentemente alla madre, che continua, di solito a comportarsi come nel vecchio regime dell'affido esclusivo, tenuto anche conto che il padre vede i propri figli sicuramente con cadenza periodica molto inferiore al tempo che gli stessi passano con la madre. Certo vi sono rari casi in cui accade il contrario, ma anche in tali eccezioni il comportamento è lo stesso, sarà il padre a stabilire l'indirizzo principale della vita dei figli e la madre a subirlo.
L'affido condiviso, sbandierato come grande riforma si è rivelato un ennesimo buco nell'acqua, dovuto al fatto che le leggi devono seguire la tendenza e le caratteristiche della popolazione cui le stesse devono regolare i rapporti. L'affido condiviso, in realtà, era già stato inventato da noi operatori del diritto e chiamato affido congiunto; lo stesso sottoscritto ne ha fatto uso più volte in occasione di necessità di affidare i figli al padre e non alla madre.
Purtroppo, vi sono padri snaturati ma anche madri snaturate e l'affido congiunto era un buon sistema per cercare di riavvicinare la madre ai propri figli, ma, viceversa ha ottenuto ben pochi risultati. Il vero affido condiviso è applicato in Svezia ed anche in alcuni paesi anglosassoni. In tali nazioni alcuni genitori si alternano di sei mesi in sei mesi nella casa già abitazione coniugale per non fare subire traumi ai minori, ma, tale circostanza è sicuramente inapplicabile in Italia e nell'altre nazioni latine, proprio per la differenza di tradizioni e di costumi che ci contraddistingue rispetto alle popolazioni nordiche e per il nostro diverso modo di intendere il matrimonio.
Il matrimonio, anche per l'influenza del Vaticano, in Italia ha un chè di sacralità, e quando si scioglie comporta rancori e ripicche che si protraggono per anni da parte dell'uno e dell'altro coniuge. Nei paesi nordici ed anglosassoni il matrimonio è un semplice contratto che si scioglie quando non ha più ragione d'essere e basta. Per questo se indubbiamente il legislatore ha innovato sotto molti punti rispetto ad una normativa sicuramente vecchia ed obsoleta, dall'altro non avrebbe dovuto dimenticare che qui siamo in Italia e non in Svezia e che ciò che va bene per un popolo con una determinata cultura e tradizione non va assolutamente bene per un altro.
E' per questo che è stata creata l'Europa unita per avvicinare popoli simili ed esaltare anche le loro diversità e gli scambi culturali ma non per assoggettare gli uni al modo di vivere degli altri.
Pertanto, ad oggi si parla di affido condiviso ma in realtà i coniugi separati continuano a convivere con il solito vecchio affido esclusivo, l'unica cosa positiva, per il movimento dei padri separati è di poter avere più tutela giudiziaria, ma, con i tempi odierni della giustizia, cui non si fa colpa ai giudici ma ad un sistema privo di mezzi, tale giustizia potrà mai essere effettiva? Si crede sinceramente di no. Almeno un piccolo passo avanti è stato fatto, speriamo che il legislatore continui a procedere in tal senso tenendo conto del nostro paese e delle nostre tradizioni.
(di Avv. Luigi Del Gallo - del 2008-06-26)
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