La decisione, datata 8 aprile scorso, e scaturita da una vicenda consumata nel Comune di Roma, è però adesso destinata adesso a “fare scuola” anche nel resto d’Italia.
I supremi giudici amministrativi precisano ulteriormente il loro pensiero in un passaggio successivo della sentenza di inizio aprile: «Deve pertanto concludersi che in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili e arredi, anche dedicati, presenti nell’esercizio commerciale (ossia, in primis, tavoli e sedie, ma a rigore anche tovaglioli e stoviglie, la cui generale messa a disposizione per uso autonomo e diretto di per sé non integra un servizio di assistenza al tavolo, ben potendo essere utilizzati anche dagli acquirenti che decidano di non fermarsi nel locale) non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell’attività di vicinato».
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