L’agenzia di affari e il recupero dei crediti insoluti

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recupero crediti tempo soldiGran parte delle crisi aziendali sono dovute al deficit d’incasso delle fatture anche molto datate per via della impossibilità dei debitori di adempiere. A loro volta i morosi soffrono condizioni finanziarie non lodevoli per le medesime ragioni o per effetto di una cattiva gestione.

Non staremo qui ad esaminare il quadro della situazione di crisi che può caratterizzare ogni singola impresa, semmai a chiarire la possibilità concreta di ricorrere a procedure e strumenti per il recupero non solo delle somme dovute dagli inadempienti ma anche del reintegro degli interessi legali.

LA NORMATIVA VIGENTE

Partiremo dal Decreto Legislativo 231/2002: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002). Vi si stabilisce un assunto interessante, ovvero che le spese del recupero del credito sono a carico del debitore e che in caso del ritardo di pagamento nella transazione egli è tenuto a versare gli interessi di mora, la cui maturazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Non vi è alcun obbligo se il debitore dimostra che il ritardo è avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nel caso in cui tra le parti non ci sia stato alcun accordo circa il calcolo del tasso di interesse, questi vengono calcolati legalmente secondo la normativa vigente. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora e di recente il Decreto Legislativo 9 Novembre 2012 ha aggiustato il tiro sul significato da dare agli interessi di mora innalzando l’aliquota in caso di mancato o ritardato pagamento. Per un approfondimento si legga la pagina “Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali”.

L’attività commerciale non riesce a recuperare i propri crediti per effetto dei costi che ciò comporta ed essi sono legati al tempo necessario per effettuare solleciti ed esazioni oppure a personale non sufficiente o non adeguatamente formato. Il blocco che si genera diventa un grosso limite alla capacità di sviluppo dell’azienda perché non dispone di un impianto che tiene conto anche di questa eventualità di crisi e quindi all’impossibilità di procurarsi liquidità.

AGENZIE DI RECUPERO CREDITI

A meno che non si studi una divisione appositamente dedicata allo scopo, è opportuno affidarsi ad un partner esterno che sappia svolgere questo mestiere senza peraltro incidere sui costi dell’impresa e garantendo un rientro, se non immediato, quantomeno realistico dei crediti insoluti. Vediamo cosa significa.

Diremo innanzitutto che per la gestione del recupero occorre una procedura e dei criteri che andranno a connotare l’efficacia dell’operazione. La materia è stata adeguatamente disciplinata in modo che nessuno si improvvisi e soprattutto violi i diritti tanto dei debitori quanto dei creditori.

Un’agenzia regolarmente costituita segue una procedura molto rigorosa che passa mediante l’autorizzazione ad esercitare l’attività rilasciata dalla Questura competente. La sua struttura generalmente è divisa in tre sezioni: ufficio operativo, rete esattiva e ufficio legale.

É importante precisare che per avviare la macchina operativa del recupero, il creditore deve disporre dei documenti che attestano l’esistenza del debito: i più importanti sono le fatture e il contratto stipulato con la controparte.

PRESCRIZIONE DEL CREDITO

I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c). Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore. Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.

EFFICACIA DEL SERVIZIO

Generalmente per il recupero del credito viene garantito un periodo di tempo non superiore a 180 giorni. L’agenzia di affari che svolge un’ottima intermediazione tra le parti segue in modo puntuale le procedure ed è conforme alla normativa vigente. La conoscenza professionale della materia, la disponibilità di personale qualificato e la disponibilità di un software per l’elaborazione dei documenti e il rispetto delle scadenze permette al creditore mandante di affidarsi ad un sostegno di grande efficacia che sarebbe ben altrimenti difficoltoso da strutturare internamente.

MANDATO DI RECUPERO

Tra creditore e Agenzia viene stipulato un mandato. Quest’ultima agisce in nome e per conto del creditore fornendo un report puntuale degli esiti e delle pendenze, nonchè interagendo al suo fianco in tutte le fasi di gestione del credito insoluto.

PR