“Come però affermato anche nel comunicato della Corte costituzionale, l’iscrizione nello specifico ruolo provinciale resta requisito indispensabile per poter esercitare con un titolo rilasciato in quel determinato territorio, cosi come resta obbligatorio avere nello stesso una rimessa per lo svolgimento della propria attività, come ribadito nella recente sentenza del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2024 n. 8572, anche se si può essere residenti in altro comune, pure al di fuori della regione in cui si esercita”, concludono.
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